In relazione alle nuove normative relative a green pass e green pass rafforzato, non risultano disposizioni specifiche relative alle assemblee condominiali.
Sono i datori di lavoro che devono vigilare sul rispetto della normativa<https://www.filodiritto.com/green-pass-il-controllore-aziendale-e-la-pri... dettata in tema di gereen pass (D.L. 21 settembre 2021 n. 127), individuando i soggetti incaricati e predisponendo le modalità di controllo e di verifica, anche a campione. I responsabili individuati dal datore di lavoro devono inoltre accertare e segnalare le possibili violazioni. Il che significa questo obbligo incombe sull'amministratore limitatamente ai i dipendenti del condominio e non già per coloro, fornitori e loro dipendenti compresi, che invece frequentano il condominio a diverso titolo.
Tra questi ci sono anche coloro che si recano presso i vari studi professionali o commerciali siti nell'edificio, per i quali l'amministratore non ha alcun obbligo di controllo, né responsabilità, sul possesso o meno da parte loro del green pass. Piuttosto, saranno i titolari dei vari studi professionali a doversi preoccupare di pretendere da i propri clienti l'esibizione del green pass.
Ciò non esclude l'opportunità per l'amministratore di comunque munire la cabina dell'ascensore di appositi impianti di sanificazione a protezione dei condomini che quotidianamente ne fanno uso.
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